Lo Statuto


Statuto dell’associazione Culturale di volontariato “Libris in fabula”
Codice fiscale: 93056780666
Registrato presso l'Ufficio delle Entrate di L'Aquila il 28 novembre 2011

Art. 1. - È costituita l’Associazione Culturale denominata “Libris in Fabula”, con sede legale in Via Giovanni Falcone, 23, L’Aquila.
È una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolamentata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.
Art. 2. - L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale con l’obiettivo di:
  • diffondere la cultura del libro illustrato nel mondo dell’infanzia e non;
  • ampliare la conoscenza della cultura letteraria ed artistica con particolare riferimento al libro illustrato, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
  • allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, del settore affinché sappiano trasmettere l’amore per la cultura del libro illustrato;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;

Art. 3. - L’associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
attività culturali e di formazione;
attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di libri, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, pubblicazione sito su internet.
Art. 4. – Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
Sono soci fondatori: le persone che hanno dato vita all’associazione indicandone gli scopi ed hanno sottoscritto il presente statuto. Sono soci a vita e non hanno l’obbligo di partecipare alle iniziative dell’associazione ma, nel caso decidessero di partecipare, sono assimilati ai soci ordinari e di essi mantengono diritti e doveri finché vogliono; possono sospendere la loro collaborazione e riprenderla anche a distanza di tempo senza necessità di domanda di iscrizione.
Sono soci ordinari: tutti coloro che svolgono attività ordinaria e quindi collaborano alla realizzazione dei progetti; si impegnano a versare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
Sono soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione dell’associazione; hanno carattere straordinario e sono esonerati dal versamento di quote annuali, hanno diritto di parola ma non di voto.
Art. 5. - L’ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio direttivo.
Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. 
L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto.
Art. 7. - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. I soci devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Art. 8. - Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da
Beni immobili e mobili, quote associative, contributi, donazioni e lasciti, proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrate ammesse dalla L. 266/1991.
È vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuali, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell’organizzazione. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 9. – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede legale dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
Art. 10. – Gli organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo costituito dal Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere (quest’ultima funzione può essere svolta anche da uno degli altri membri del direttivo);
Art. 11. – L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto; è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso personale, o pubblicato sul sito della Associazione, almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante avviso personale o pubblicazione sul sito dell’associazione del relativo verbale.
Art. 12. – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
  • elegge il Consiglio direttivo;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva l’eventuale regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.
All’apertura di ogni seduta, in assenza di membri del direttivo, l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.
Art. 13. – Il consiglio direttivo è composto da 3 o 4 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 1 anno. Il consiglio direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.
Art. 14. – Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da:
il presidente;
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.
Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
  • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali dei soci.
  • di ogni riunione deve essere redatto verbale da comunicare ai soci o pubblicare sul sito dell’Associazione.

Art. 15. – Il presidente dura in carica un anno ed è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.
Art. 16. – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.
Art. 17. – Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.
Art. 18. – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

Approvato in L'Aquila il 26 novembre 2011